[1]per danni e perdite

[2]1. Ciascuna delle due Parti Contraenti concede agli investitori dell'altra Parte Contraente, i cui investimenti abbiano subito danni nel proprio territorio a causa di guerre, di qualsiasi conflitto armato o stato di emergenza, di ribellione o insurrezione, o di altri avvenimenti simili, un trattamento che riportera' la situazione allo stato precedente ripristinando quanto perduto oppure indennizzando i danni in maniera non inferiore in quantita' e qualita' al trattamento concesso dalla Parte Contraente ai suoi investitori o a quelli di un terzo Paese, scegliendo il trattamento piu' favorevole. I pagamenti per gli indennizzi saranno liberamente trasferibili senza indebito ritardo.

Testo vigente dal 20 novembre 2003

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urn:nir:stato:legge:2003-11-03;318~accordo-art4 · fonte su Normattiva