[1]Durata dell'accordo

[2](1) Salva restando l'applicazione del paragrafo 2 del presente articolo, il presente accordo avra' la stessa durata della convenzione. (2) Qualora il Governo denunci la convenzione come previsto dall'articolo 10 (4), e l'Istituto decida di mantenere la propria sede nel territorio della Repubblica italiana, sara' negoziato fra il Governo e l'Istituto uno speciale accordo relativo alla sede, ai privilegi, immunita' e facilitazioni per l'istituto, i membri del suo personale ed i rappresentanti governativi. Il presente accordo restera' applicabile sino all'entrata in vigore dell'accordo speciale.

[3]IN FEDE DI CHE i sottoscritti hanno firmato, oggi diciannove febbraio 1972, a Roma, il presente accordo, redatto in due esemplari nelle lingue italiana, francese, inglese e tedesca ciascun testo facente ugualmente fede. Per il Governo della Repubblica italiana C. GUAZZARONI

[4]Per l'Istituto internazionale per la gestione della tecnologia Il direttore generale: Juergen SEETZEN

Testo vigente dal 9 agosto 1974

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1974-07-16;319~accordo-art14 · fonte su Normattiva