[1]Durata dell'accordo
[2](1) Salva restando l'applicazione del paragrafo 2 del presente articolo, il presente accordo avra' la stessa durata della convenzione. (2) Qualora il Governo denunci la convenzione come previsto dall'articolo 10 (4), e l'Istituto decida di mantenere la propria sede nel territorio della Repubblica italiana, sara' negoziato fra il Governo e l'Istituto uno speciale accordo relativo alla sede, ai privilegi, immunita' e facilitazioni per l'istituto, i membri del suo personale ed i rappresentanti governativi. Il presente accordo restera' applicabile sino all'entrata in vigore dell'accordo speciale.
[3]IN FEDE DI CHE i sottoscritti hanno firmato, oggi diciannove febbraio 1972, a Roma, il presente accordo, redatto in due esemplari nelle lingue italiana, francese, inglese e tedesca ciascun testo facente ugualmente fede. Per il Governo della Repubblica italiana C. GUAZZARONI
[4]Per l'Istituto internazionale per la gestione della tecnologia Il direttore generale: Juergen SEETZEN
Testo vigente dal 9 agosto 1974
