[1]Disposizioni e giurisdizione applicabili all'istituto

[2](1) Le leggi della Repubblica italiana sono applicabili all'interno della sede ad eccezione dei rapporti giuridici disciplinati dalle norme dell'Istituto, quali sono definite nell'articolo 2 della convenzione. (2) Nell'ambito delle sue attivita' ufficiali, i rapporti giuridici regolati dalle norme dell'Istituto quali sono definite nell'articolo 2 della convenzione, non sono sottoposti alla giurisdizione italiana, ad eccezione dei casi nei quali l'Istituto abbia espressamente rinunciato a della immunita'. (3) I beni dell'Istituto, destinati alla realizzazione dei suoi fini ufficiali, sono esenti da qualsiasi provvedimento di requisizione, espropriazione e sequestro conservativo. Nessun atto di esecuzione forzata potra' aver luogo sui beni essenziali alle attivita' ufficiali dell'Istituto.

Testo vigente dal 9 agosto 1974

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urn:nir:stato:legge:1974-07-16;319~accordo-art2 · fonte su Normattiva