[1]Riunioni
[2]Il Governo riconosce all'Istituto il diritto di convocare e tenere riunioni nella propria sede e, d'accordo con le competenti autorita' italiane, in altri luoghi sul territorio della Repubblica italiana. Il Governo adottera' le misure necessarie ad assicurare che, nel corso di tali riunioni, non sia posto alcun ostacolo alla liberta' di parola.
Testo vigente dal 9 agosto 1974
