Il Governo italiano riconosce all'Organizzazione il diritto di convocare e tenere riunioni nell'interno della sede centrale o, di concerto con le competenti autorita' italiane, in altre localita' del territorio della Repubblica italiana. Il Governo italiano prendera' tutte le misure opportune affinche' in occasione di tali riunioni non sia posto alcun ostacolo alla liberta' di parola.

Testo vigente dal 16 settembre 1978

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urn:nir:stato:legge:1978-08-01;533~accordo-art8 · fonte su Normattiva