Art. 7 — Libertà di riunione
1. Il Governo della Repubblica italiana riconosce alla MFO il diritto di convocare riunioni all'interno della sede. 2. In occasione delle riunioni convocate dalla MFO, il Governo della Repubblica italiana prendera' tutte le misure opportune perche' non sia posto alcun ostacolo alla piena liberta' di discussione e di decisione.
Testo vigente dal 8 gennaio 1983
