[1]Ricostituzione

[2](1) l'assemblea generale puo' in qualsiasi momento incaricare il direttore generale di elaborare una relazione sulla ricostituzione dell'Istituto, come ente non governativo sottoposto alla legislazione nazionale di uno Stato. (2) Il direttore generale sottopone all'assemblea generale la relazione di cui al precedente comma, nella quale egli espone le diverse misure che e' possibile adottare per effettuare la ricostituzione, le eventuali conseguenze giuridiche, strutturali e finanziarie che ne deriverebbero, nonche' le sue raccomandazioni. (3) Se, dopo aver esaminato la relazione del direttore generale, l'assemblea generale delibera la ricostituzione dell'Istituto, il direttore generale ne da' notifica al segretario generale dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici. (4) Una volta completate le formalita' inerenti alla ricostituzione, il direttore generale chiede al segretario generale dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici di notificare la ricostituzione ai sensi dell'articolo 13 (f) della convenzione.

Testo vigente dal 9 agosto 1974

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1974-07-16;319~art24 · fonte su Normattiva