[1]Altri casi di scioglimento

[2]L'Istituto e' considerato sciolto e liquidato: (a) quando tutti i Governi contraenti, meno uno, abbiano denunciato la Convenzione; ovvero (b) quando l'assemblea generale ne abbia deliberato lo scioglimento. A seguito di quanto precede, l'Istituto sara' considerato estinto a tutti i fini eccettuate le attivita' inerenti alla sua liquidazione.

Testo vigente dal 9 agosto 1974

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urn:nir:stato:legge:1974-07-16;319~art25 · fonte su Normattiva