[1]Controversie

[2](1) Ogni controversia che possa insorgere fra due o piu' membri non governativi circa i diritti e i doveri derivanti dalla partecipazione all'Istituto sara' regolata, in base alle norme di conciliazione e di arbitrato della Camera internazionale di commercio, da uno o piu' arbitri designati conformemente alle predette norme. (2) In ogni controversia insorta come esposto nel precedente paragrafo (1), le parti, entro due mesi dalla data alla quale una di esse avra' fatto conoscere all'altra che esiste una controversia, possono decidere di comune accordo di non sottoporre la controversia all'arbitrato previsto dal paragrafo (1), ma di risolverla in altro modo. Scaduto inutilmente il predetto termine, la parte che lo desideri puo' iniziare la procedura indicata nel paragrafo (1).

Testo vigente dal 9 agosto 1974

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urn:nir:stato:legge:1974-07-16;319~art26 · fonte su Normattiva