[1]Adesione

[2](1) I Governi di tutti gli altri Paesi membri dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici potranno aderire alla presente convenzione dopo la sua entrata in vigore. (2) L'assemblea generale dell'Istituto, con decisione adottata conformemente all'articolo 8 (1) (f) dello statuto, potra' invitare qualsiasi altro Governo ad aderire alla presente convenzione, alle condizioni che essa stessa determinera'. (3) L'adesione si effettuera' mediante il deposito del relativo strumento presso il segretario generale dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici e diventera' effettiva alla data di tale deposito.

Testo vigente dal 9 agosto 1974

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urn:nir:stato:legge:1974-07-16;319~convenzione-art9 · fonte su Normattiva