[1]Registrazione

[2]Il segretario generale dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici procedera' alla registrazione della presente convenzione presso il Segretario generale delle Nazioni Unite, in conformita' a quanto e' disposto dall'articolo 102 della Carta delle Nazioni Unite.

Testo vigente dal 9 agosto 1974

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urn:nir:stato:legge:1974-07-16;319~convenzione-art14 · fonte su Normattiva