[1]Norme transitorie

[2](1) Durante il periodo di applicazione provvisoria previsto all'articolo 8 (3) della presente convenzione, l'assemblea generale puo' chiedere all'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici di agire in nome e per conto dell'Istituto - conformemente al regolamento finanziario ed alle norme di applicazione del regolamento finanziario dell'Organizzazione stessa ed alle disposizioni applicabili all'Istituto - e piu' specialmente di incassare contribuzioni o altre somme di denaro, effettuare pagamenti e acquisti, stipulare contratti e compiere altri atti; l'assemblea generale puo', inoltre, adottare ogni altro provvedimento necessario a perseguire gli scopi dell'Istituto durante il periodo di applicazione provvisoria della convenzione. (2) L'Istituto sollevera' l'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici da ogni perdita o responsabilita' ad essa derivante da atti compiuti in nome e per conto dell'Istituto stesso durante il periodo di applicazione provvisoria o in connessione con tali atti. Se per una qualsiasi ragione l'Istituto non fosse in grado di risarcire l'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici com'e' detto sopra, i Governi contraenti si assumeranno i relativi oneri proporzionalmente alle loro contribuzioni per l'anno finanziario in cui si sara' verificata la perdita o sara' insorta la responsabilita'. (3) Durante il predetto periodo di applicazione provvisoria, ogni contribuzione versata all'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici in favore dell'Istituto, in seguito a richiesta dell'assemblea generale, sara' accreditata come contribuzione all'Istituto onde determinare i diritti dei membri in base alla convenzione e allo statuto.

[3]IN FEDE DI CHE i firmatari, all'uopo debitamente autorizzati, hanno apposto la loro firma in calce a questa convenzione.

[4]FATTO a Parigi, addi' sei ottobre millenovecentosettantuno, nelle lingue italiana, francese, inglese, olandese e tedesca, ciascun testo facente egualmente fede, in un unico originale da depositare presso il segretario generale dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici, che ne trasmettera' una copia certificata conforme a tutti i Governi contraenti e a quelli che aderiranno in seguito. Per la Repubblica austriaca: Dr. Carl H. BOBLETER Per la Repubblica francese: Francois VALERY Per la Repubblica federale di Germania: Hans Carl GRAF VON HARDENBERG Per la Repubblica italiana: Francesco CAVALLETTI Per il Regno dei Paesi Bassi: Johan KAUFMANN Per il Regno Unito di Gran Bretagna e dell'irlanda del Nord: (subject to ratification) John CHADWICK

Testo vigente dal 9 agosto 1974

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urn:nir:stato:legge:1974-07-16;319~convenzione-art15 · fonte su Normattiva