[1]Deposito e Registrazione.

[2]1. La presente Convenzione sara' depositata presso il Segretario generale dell'Organizzazione che ne trasmettera' copie certificate conformi a tutti gli Stati che hanno firmato la presente Convenzione o vi aderiranno. 2. A partire dall'entrata in vigore della presente Convenzione, il Segretario generale dell'Organizzazione ne trasmettera' copia certificata conforme al Segretario generale delle Nazioni Unite al fine della registrazione e pubblicazione in conformita' dell'Articolo 102 della Carta delle Nazioni Unite.

Testo vigente dal 23 ottobre 1980

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urn:nir:stato:legge:1980-09-29;662~art19 · fonte su Normattiva