[1]Contribuzioni dei Governi

[2](1) Il finanziamento dell'Istituto e' assicurato in conformita' all'articolo 20 dello statuto. (2) I Governi contraenti si impegnano a versare annualmente all'Istituto un contributo finanziario in valute convertibili, il cui ammontare globale e' determinato dall'assemblea generale conformemente all'articolo 8 (1) (c) dello statuto. La ripartizione di tale somma globale e': (a) effettuata conformemente ad una scala di ripartizione fissata ogni anno e direttamente proporzionale al prodotto nazionale lordo, al costo dei fattori (detratto un 10 per cento per ammortamenti), rilevato negli ultimi tre anni solari per i quali siano disponibili dati statistici e convertito in un'unita' di conto comune sulla base della media dei tassi ufficiali del cambio nei tre anni considerati; (b) eventualmente corretta, affinche' nessun Governo contraente sia tenuto a contribuire per una somma superiore al 30 per cento del contributo totale. (3) I Governi contraenti possono versare ulteriori contribuzioni all'Istituto nella misura che essi ritengono opportuna, sempre che il contributo di ciascun Governo contraente non raggiunga una somma superiore al 30 per cento della somma globale fissata conformemente al paragrafo (2) del presente articolo, senza il consenso degli altri Governi contraenti.

Testo vigente dal 9 agosto 1974

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urn:nir:stato:legge:1974-07-16;319~convenzione-art3 · fonte su Normattiva