[1]Privilegi e immunita'

[2]L'Istituto ha personalita' giuridica. Esso ha, in particolare, la capacita' di stipulare contratti, di acquistare e vendere beni mobili e immobili, nonche' di stare in giudizio. Il Governo del Paese in cui e' stabilita la sede dell'Istituto, conformemente all'articolo 2 dello statuto, si impegna a concludere con l'Istituto un accordo internazionale bilaterale - relativo allo status, ai privilegi e alle immunita' dell'Istituto stesso e del suo personale - da sottoporre all'approvazione dell'assemblea generale in base al disposto dell'articolo 8 (1) (i) dello statuto.

Testo vigente dal 9 agosto 1974

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urn:nir:stato:legge:1974-07-16;319~convenzione-art4 · fonte su Normattiva