Le Autorita' e le Istituzioni Competenti e gli organismi di collegamento dei due Stati Contraenti si impegnano a prestarsi reciproca assistenza e collaborazione per l'applicazione della presente Convenzione come se applicassero le rispettive legislazioni; tale assistenza e' gratuita. Essi possono anche avvalersi, quando siano necessari mezzi istruttori nell'altro Stato, del tramite delle Autorita' diplomatiche e consolari di tale Stato.
Testo vigente dal 15 febbraio 1983
