delle controversie sugli investimenti
- 1)Tutti i tipi di controversie o divergenze, incluse le controversie relative all'ammontare dell'indennizzo da corrispondere in caso di espropriazione nazionalizzazione o misure analoghe, tra uno Stato Contraente e un investitore dell'altro Stato Contraente concernenti un investimento di quell'investitore nel territorio e nelle zone marittime del primo Stato Contraente saranno, se possibile, composte amichevolmente.
- 2)Qualora tali controversie o divergenze non possano essere composte secondo le disposizioni del paragrafo (1) del presente articolo entro 6 mesi dalla data in cui sia stata presentata richiesta di composizione, l'investitore interessato potra' sottoporre la disputa a: (a) la corte competente dello Stato contraente per una decisione; ovvero (b) iniziare procedure conciliative o di arbitrato secondo le disposizioni della Convenzione sulla composizione delle controversie sugli investimenti tra Stati e cittadini di altri Stati aperta alla firma a Washington il 18 marzo 1965 o del regolamento sulle facilitazioni supplementari ivi citato. Nel caso in cui nessuna di queste procedure sia applicabile, l'arbitrato si effettuera' in conformita' alle regole in materia di arbitrato del diritto commerciale internazionale della commissione delle Nazioni Unite del 1976.
- 3)nessun Stato Contraente perseguira' tramite canali diplomatici una qualsiasi questione concernente l'arbitrato finche' le procedure non siano state concluse e uno Stato Contraente non si sia attenuto o non abbia ottemperato alla decisione presa dal Tribunale Arbitrale.
Testo vigente dal 25 gennaio 1990
