[1]Trasparenza

[2]Ciascuna Parte vigila sulla trasparenza nel settore degli aiuti pubblici. In particolare, su richiesta di una delle Parti, l'altra Parte fornisce informazioni sui regimi di aiuti, su singoli casi di aiuto pubblico o sull'importo complessivo e sulla ripartizione degli aiuti accordati. Lo scambio di informazioni tra le Parti tiene conto dei limiti imposti dalle rispettive legislazioni in materia di segreto professionale e di segreto di impresa.

Testo vigente dal 21 novembre 2003

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urn:nir:stato:legge:2003-10-24;320~art43 · fonte su Normattiva