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[1]VITTORIO EMANUELE III

[2]PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE

[3]RE D'ITALIA

[4]Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

[5]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

[6]Articolo unico.

[7]E' convertito in legge il R. decreto-legge 22 dicembre 1932, n. 1706, recante la esenzione dalla pena dell'ammenda e dalla sopratassa comminate dagli articoli 2 e 3 della legge 9 dicembre 1928, n. 2834, e dagli articoli 15 e 16 del R. decreto 17 settembre 1931, n. 1608, per i contribuenti delle imposte dirette.

[8]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

[9]Data a Roma, addi' 3 aprile 1933 - Anno XI

[10]VITTORIO EMANUELE

[11]MUSSOLINI - JUNG - DE FRANCISCI.

[12]Visto, il Guardasigilli: DE FRANCISCI.

Testo in vigore dal 29 aprile 1933 al 16 dicembre 2009

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urn:nir:stato:legge:1933-04-03;321~art1 · fonte del testo