Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1928
Confronto con la versione in vigore dal 24 dicembre 1928 al 16 dicembre 2009. 73 parole tolte, 20 parole aggiunte in 2 capoversi.
tolto: Chiunque abbia denunciato un reddito inferiore di almeno un quarto a quello che risultera' dopo definito l'accertamento, e' soggetto ad una sovrimposta pari ad un terzo della differenza tra l'ammontare dell'imposta dovuta per un anno, e quella che sarebbe stata applicabile in base alla dichiarazione fatta.
tolto: Non vi e' luogo ad applicazione di sovrimposta quando la differenza di reddito netto tragga origine da inammissibilita' di spese, perdite, annualita' passive, oneri ed altre detrazioni.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1928-12-09;2834~art3 · fonte del testo