Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
3 versioni dal 1928
Confronto con la versione in vigore dal 7 novembre 1932 al 16 dicembre 2009. 74 parole tolte, 20 parole aggiunte in 2 capoversi.
tolto: Chiunque ometta di fare la denuncia dei redditi soggetti alle imposte dirette a termini dell'articolo precedente, e' soggetto ad una sovrimposta pari ad un terzo dell'imposta dovuta per un anno, ed e' punito inoltre con una ammenda da L. 100 a L. 2000.
tolto: Il contribuente andra' esente dalle pene indicate nel comma precedente, quando possa dimostrare che era fondatamente contestabile la esistenza del suo reddito al momento in cui egli doveva fare la denunzia.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1928-12-09;2834~art2 · fonte del testo