Ciascuna Parte contraente potra', in ogni momento, chiedere una consultazione tra le autorita' competenti delle due Parti contraenti per l'interpretazione, l'applicazione o le modifiche del presente accordo e del suo annesso. Tale consultazione comincera', al piu' tardi, entro sessanta giorni (60) a partire dalla data di ricezione della richiesta. Le modifiche che si sara' deciso di apportare al presente accordo ed al suo annesso entreranno in vigore dopo che siano state confermate mediante uno scambio di note per via diplomatica.

Testo vigente dal 10 agosto 1974

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urn:nir:stato:legge:1974-05-22;322~art7 · fonte su Normattiva