1. Nel caso in cui una controversia relativa all'interpretazione o all'applicazione del presente accordo non abbia potuto essere regolata in conformita' con le disposizioni dell'articolo 7, sia tra le autorita' aeronautiche sia tra i Governi delle Parti contraenti, sara' sottoposta, su domanda di una delle Parti contraenti, ad un tribunale arbitrale. 2. Tale tribunale sara' composto di tre membri. Ognuno dei due Governi designera' un arbitro, questi due arbitri si metteranno d'accordo per la designazione di un cittadino di uno Stato terzo come presidente. Se nel termine di due mesi a partire dal giorno in cui uno dei due Governi avra' proposto il regolamento arbitrale della controversia, i due arbitri non siano stati designati, o se nel corso del mese seguente gli arbitri non si siano messi d'accordo per la designazione di un presidente, ciascuna Parte contraente potra' chiedere al presidente del consiglio dell'Organizzazione dell'aviazione civile internazionale di procedere alle necessarie designazioni. 3. Il tribunale arbitrale decide, qualora non riesca a risolvere la controversia in via amichevole, a maggioranza dei voti. Fino a che le Parti contraenti non convengono nulla in contrario, esso stabilisce i propri principi di procedura e fissa la propria sede. 4. Le Parti contraenti si impegnano a conformarsi alle misure provvisorie che potranno essere emanate nel corso dell'istanza e cosi' pure alla decisione arbitrale, quest'ultima venendo considerata in tutti i casi come definitiva. 5. Se una delle Parti contraenti non si conforma alle decisioni degli arbitri, l'altra Parte contraente potra', per il periodo di durata di tale inosservanza, limitare, sospendere o revocare i diritti o i privilegi che essa abbia accordato, in virtu' del presente accordo, alla Parte contraente in difetto. Ciascuna Parte contraente provvedera' alla remunerazione dell'attivita' del proprio arbitro ed alla meta' della remunerazione del presidente designato.
Testo vigente dal 10 agosto 1974
