1. Ciascuna Parte contraente potra', in ogni momento, richiedere una consultazione con l'altra Parte contraente o con le sue autorita' aeronautiche per l'interpretazione, l'applicazione o le modifiche del presente accordo e del suo allegato. 2. La consultazione richiesta da una Parte contraente o dalle sue autorita' aeronautiche dovra' avere inizio entro un termine di sessanta (60) giorni a partire dalla data del ricevimento della domanda. 3. Ove le Parti contraenti si accordino su alcune modifiche da apportare al presente accordo, tali modifiche entreranno in vigore dopo che saranno state confermate con uno scambio di note diplomatiche. 4. Potranno essere concordate direttamente, anche per corrispondenza, tra le autorita' aeronautiche delle Parti contraenti, delle modifiche all'allegato al presente accordo. Tali modifiche entreranno in vigore dopo essere state confermate con uno scambio di note diplomatiche.

Testo vigente dal 24 settembre 1975

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

urn:nir:stato:legge:1975-06-07;477~art7 · fonte su Normattiva