1. I pagamenti derivanti dal presente Accordo saranno effettuati secondo le disposizioni in vigore tra gli Stati contraenti al momento della loro esecuzione. 2. Salvo le disposizioni dell'articolo 22, gli Stati contraenti adotteranno le misure necessarie per rendere possibile il trasferimento di somme tra l'Amministrazione ferroviaria di ciascuno Stato contraente ed i propri uffici ubicati nel territorio dell'altro, anche ai fini del pagamento degli stipendi delle paghe degli agenti ferroviari.

Testo vigente dal 29 maggio 1976

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urn:nir:stato:legge:1976-04-20;323~accordo-art23 · fonte su Normattiva