1. La Comunita' e gli Stati membri concedono, per lo stabilimento delle societa' turkmene ai sensi dell'articolo 23, lettera d), un trattamento non meno favorevole di quello concesso alle societa' dei paesi terzi. 2. Fatte salve le riserve elencate all'allegato II, la Comunita' o gli Stati membri concedono alle controllate delle societa' turkmene stabilite sul loro territorio un trattamento non meno favorevole, per la loro attivita', di quello concesso alle societa' comunitarie. 3. La Comunita' e gli Stati membri concedono alle sedi secondarie delle societa' turkmene stabilite sul loro territorio un trattamento non meno favorevole, per la loro attivita', di quello concesso alle sedi secondarie di societa' dei paesi terzi. 4. Fatte salve le riserve elencate nell'allegato III, il Turkmenistan concede, per lo stabilimento delle societa' comunitarie ai sensi dell'articolo 23, lettera d), un trattamento non meno favorevole di quello concesso alle sue societa' oppure, se migliore, alle societa' dei paesi terzi. 5. Il Turkmenistan concede alle controllate e alle sedi secondarie di societa' comunitarie stabilite sul suo territorio un trattamento non meno favorevole, per la loro attivita', di quello concesso alle sue societa' oppure, se migliore, alle societa' e alle sedi secondarie di societa' dei paesi terzi.

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urn:nir:stato:legge:2003-10-24;323~art21 · fonte su Normattiva