[1]Prodotti minerari e materie prime

[2]1. Le Parti favoriscono gli investimenti e gli scambi nei settori dei prodotti minerari e delle materie prime. 2. La cooperazione riguarda principalmente:

[3]- gli scambi di informazioni sulle prospettive nel settore dei prodotti minerari e dei metalli non ferrosi; - la definizione di un contesto giuridico per la cooperazione; - le questioni commerciali; - l'adozione e l'applicazione della legislazione ambientale; - la formazione; - la sicurezza nell'industria mineraria.

Testo vigente dal 22 novembre 2003

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urn:nir:stato:legge:2003-10-24;323~art48 · fonte su Normattiva