Le Amministrazioni Doganali delle Parti Contraenti si comunicano, su domanda e, all'occorrenza, previa indagine, nel quadro delle disposizioni legislative e regolamentari, ogni informazione atta ad assicurare l'esatta percezione di diritti e tasse doganali, in particolare quelle per agevolare:
- a)la determinazione del valore in dogana, della specie tariffaria e dell'origine delle merci;
- b)l'applicazione delle disposizioni concernenti i divieti, le restrizioni ed i controlli.
Testo vigente dal 21 gennaio 2005
