Art. 16 (Protocollo)
Ai fini di quanto stabilito nel presente Accordo, per convertire gli importi in dollari C.A.I. che si registrano a debito o a credito dei Conti ai quali si riferisce l'art. 11, l'Ufficio italiano dei Cambi ed il Banco Central de la Republica Argentina applicheranno le norme ed i tipi di cambio vigenti nei rispettivi Paesi, per la conversione dei dollari statunitensi in lire italiane, in pesos argentini, in altre divise o viceversa.
Testo vigente dal 7 maggio 1956
