Il Governo italiano assicura che tutti i prodotti argentini che in applicazione del presente Accordo si esporteranno verso l'Italia, saranno destinati a soddisfare il consumo interno del Paese, e il Governo Argentino, da parte sua, assicura che tutti i prodotti italiani che in applicazione del presente Accordo si esportino in Argentina, saranno destinati a soddisfare il consumo interno del Paese.

Testo vigente dal 7 maggio 1956

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urn:nir:stato:legge:1956-03-30;324~protocollo-art5 · fonte del testo