Art. 5 (Protocollo)
Il Governo italiano assicura che tutti i prodotti argentini che in applicazione del presente Accordo si esporteranno verso l'Italia, saranno destinati a soddisfare il consumo interno del Paese, e il Governo Argentino, da parte sua, assicura che tutti i prodotti italiani che in applicazione del presente Accordo si esportino in Argentina, saranno destinati a soddisfare il consumo interno del Paese.
Testo vigente dal 7 maggio 1956
