[1]generali dei membri
[2]1. Nel periodo di applicazione del presente accordo i membri s'impegnano e collaborano al fine di promuovere la realizzazione degli obiettivi in esso fissati e si astengono da iniziative incompatibili con essi. 2. I membri si impegnano ad accettare come vincolanti le decisioni del Consiglio prese a norma del presente accordo e ad astenersi dall'attuare provvedimenti aventi effetto limitativo o contrario ad esse.
Testo vigente dal 20 marzo 1985
