[1]ACCORDO TRA GLI STATI MEMBRI DELLA COMUNITA' EUROPEA DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO E LA COMUNITA' EUROPEA DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO, DA UN LATO, E LA REPUBBLICA SOCIALISTA FEDERATIVA DI JUGOSLAVIA DALL'ALTRO IL REGNO DEL BELGIO, IL REGNO DI DANIMARCA, LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA, LA REPUBBLICA FRANCESE, L'IRLANDA, LA REPUBBLICA ITALIANA, IL GRANDUCATO DI LUSSEMBURGO, IL REGNO DEI PAESI BASSI, IL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD, Stati membri della Comunita europea del carbone e dell'acciaio, e LA COMUNITA EUROPEA DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO da un lato, e LA REPUBBLICA SOCIALISTA FEDERATIVA DI IUGOSLAVIA, dall'altro,

[2]CONSIDERANDO che la Comunita' economica europea e la Repubblica socialista federativa di Jugoslavia concludono un accordo di cooperazione concernente i settori di competenza di tale Comunita';

[3]PERSEGUENDO gli stessi obiettivi e desiderosi di trovare soluzioni analoghe per il settore di competenza della Comunita' europea del carbone e dell'acciaio,

[4]HANNO DECISO, nel perseguimento di tali obiettivi e considerando che nessuna delle disposizioni del presente accordo puo' essere interpretata nel senso di esimere le parti contraenti dagli obblighi che loro incombono in virtu' di altri accordi internazionali,

[5]DI CONCLUDERE IL PRESENTE ACCORDO:

[6]ARTICOLO 1

[7]Il presente accordo si applica ai prodotti di competenza della Comunita' europea del carbone e dell'acciaio, figuranti in allegato.

Testo vigente dal 9 giugno 1982

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