[1]PROTOCOLLO N. 2
[2]RELATIVO ALLA DEFINIZIONE DELLA NOZIONE DI "PRODOTTI ORIGINARI" E AI METODI DI COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA
[3]ARTICOLO 1.
[4]Ai fini dell'applicazione dell'Accordo, purche' siano stati trasportati direttamente ai sensi dell'articolo 5, sono considerati: 1. Prodotti originari del Libano:
- a)i prodotti totalmente ottenuti in Libano;
- b)i prodotti ottenuti in Libano e per la cui fabbricazione sono stati adoperati prodotti diversi da quelli totalmente ottenuti in Libano, a condizione che tali prodotti siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi dell'articolo 3. Tale condizione non e' tuttavia richiesta per quanto riguarda i prodotti che, ai sensi del presente Protocollo, sono originari della Comunita'. 2. Prodotti originari della Comunita':
- a)i prodotti totalmente ottenuti nella Comunita';
- b)i prodotti ottenuti nella Comunita' e per la cui fabbricazione sono stati adoperati prodotti diversi da quelli totalmente ottenuti nella Comunita', a condizione che questi ultimi prodotti siano stati oggetto di lavorazioni o di trasformazioni sufficienti ai sensi dell'articolo 3. Tale condizione non e' tuttavia richiesta per i prodotti originari del Libano, ai sensi del presente Protocollo. I prodotti enumerati nell'elenco C dell'Allegato IV sono temporaneamente esclusi dall'applicazione del presente Protocollo.
Testo vigente dal 15 giugno 1978
