Le parti contraenti convengono di prendere le misure necessarie per evitare nell'applicazione del presente protocollo le distorsioni del traffico. Il Consiglio di cooperazioni esamina, su domanda di una delle due parti e si pronuncia entro un termine ragionevole circa l'adozione di misure appropriate nell'ambito del presente protocollo.
Testo vigente dal 9 giugno 1982
