Le parti contraenti convengono di prendere le misure necessarie per evitare nell'applicazione del presente protocollo le distorsioni del traffico. Il Consiglio di cooperazioni esamina, su domanda di una delle due parti e si pronuncia entro un termine ragionevole circa l'adozione di misure appropriate nell'ambito del presente protocollo.

Testo vigente dal 9 giugno 1982

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urn:nir:stato:legge:1982-04-14;326~protocollo-n-3-art29 · fonte su Normattiva