cooperazione fra le Parti avra' luogo nei seguenti campi: a. sicurezza e politica di difesa; b. industrie per la difesa e politica degli approvvigionamenti dei materiali militari subordinate ai due Ministeri della Difesa; c. cessione gratuita di materiali non d'armamento dichiarati obsoleti per cause tecniche; d. questioni legate al peace-keeping ed alle operazioni umanitarie e di sminamento; e. rispetto dei trattati internazionali sulla difesa, sicurezza e controllo degli armamenti; f. organizzazione delle Forze Armate, struttura ed equipaggiamento delle unita' militari, amministrazione a gestione del personale; g. formazione/addestramento; h. questioni relative alla polizia militare; i. questioni ambientali e controllo dell'inquinamento causato dalle strutture militari; l. medicina militare; m. storia militare; n. Sport militare. I suindicati campi di cooperazione militare non dovranno essere i soli oggetto di cooperazione. Entrambe le Parti si impegnano a ricercare nuovi settori di collaborazione di reciproco interesse.

Testo vigente dal 25 novembre 2003

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urn:nir:stato:legge:2003-10-31;327~accordo-art3 · fonte su Normattiva