Autorita' del Paese ospitante hanno il diritto di esercitare la loro giurisdizione sul personate ospite per quanto riguarda le infrazioni commesse sul proprio territorio e punite dalla propria legislazione. Tuttavia, le Autorita' del Paese d'origine hanno il diritto di esercitare prioritariamente la loro giurisdizione sui membri della Forza Armata d'origine, per quanto riguarda: a. le infrazioni che minacciano la sicurezza o i beni del Paese d'origine; b. le infrazioni risultanti da qualsiasi atto o omissione, commesse intenzionalmente o per colpa, che sono stati commessi nell'esecuzione ed in relazione con il servizio. Nell'ipotesi di cui al secondo comma, le Autorita' del Paese d'origine possono rinunciare alla giurisdizione che gli e' attribuita in priorita, notificandolo alle autorita' del Paese ospitante e se da quest'ultimo accettato.

Testo vigente dal 25 novembre 2003

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urn:nir:stato:legge:2003-10-31;327~accordo-art8 · fonte su Normattiva