Nei casi previsti dall'articolo 12, paragrafi 1 e 3, nonche' dall'articolo 13 le prestazioni solo corrisposte in Austria: dalla Cassa mutua territoriale per i lavoratori e gli impiegati competente per il luogo di residenza o di soggiorno delle persone in questione; in Italia: dall'Unita' sanitaria locale (U.S.L.) competente per territorio.

Testo vigente dal 15 febbraio 1983

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urn:nir:stato:legge:1983-01-18;33~art14 · fonte su Normattiva