1. Tutte le esenzioni o riduzioni previste dalle norme di uno Stato contraente che riguardino le tasse di bollo, i diritti di cancelleria o di registro per gli atti o di documenti che debbano essere presentati in applicazione della legislazione di detto Stato contraente, si applicano anche ai corrispondenti atti o documenti che debbano essere presentati in applicazione della presente Convenzione o della legislazione dell'altro stato contraente. 2. I documenti e gli atti di qualsiasi tipo, richiesti per l'applicazione della presente Convenzione, non hanno bisogno di essere legalizzati.
Testo vigente dal 15 febbraio 1983
