1. Il presente accordo sara' ratificato e gli strumenti di ratifica saranno scambiati a Islamabad non appena possibile. 2. L'accordo entrera' in vigore dalla data dello scambio degli strumenti di ratifica e le sue disposizioni avranno effetto con riferimento ai redditi realizzati a partire dal 1 gennaio 1970.

Testo vigente dal 18 luglio 1980

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urn:nir:stato:legge:1980-05-23;334~art3 · fonte su Normattiva