ARTICOLO II Le Parti si dichiarano disposte ad accrescere l'afflusso di investimenti, l'interscambio commerciale di beni e servizi, l'attivita' industriale ed il trasferimento di tecnologia nei rispettivi territori, promuovendo le relazioni bilaterali tra i due Paesi con la partecipazione dei rispettivi settori pubblico e privato, fatti salvi gli impegni internazionali assunti.
Testo vigente dal 31 agosto 1993
