[1]ROGATORIE
[2]1. La commissione rogatoria contiene le indicazioni seguenti:
- a)l'autorita' giudiziaria richiedente;
- b)autorita' giudiziaria richiesta, ove possibile;
- c)il procedimento per il quale e' domandata;
- d)l'identita' e il recapito delle parti e dei loro rappresentanti;
- e)l'oggetto, con la specificazione degli atti da espletare;
- f)ogni altra indicazione utile per l'esecuzione degli atti richiesti. 2. Qualora la commissione rogatoria ha ad oggetto l'audizione di persone, essa contiene altresi' l'identita' e il recapito delle stesse e le domande da porre loro.
Testo vigente dal 31 ottobre 1991
