ai propri cittadini 1. Ogni Parte contraente puo' notificare atti o documenti ai propri cittadini che si trovino nel territorio dell'altra Parte contraente per il tramite della propria missione diplomatica o consolare. 2. Per la notifica non possono essere adottate misure coercitive.

Testo vigente dal 31 agosto 1993

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urn:nir:stato:legge:1993-08-18;338~convenzione-art9 · fonte su Normattiva