[1]Notificazione di atti da parte di agenti diplomatici o consolari

[2]1. Ciascuno Stato membro ha la facolta' di far procedere direttamente, senza coercizione, tramite i propri agenti diplomatici o consolari, alla notificazione di atti giudiziari a persone residenti in un altro Stato membro.

[3]2. Ciascuno Stato membro puo' dichiarare, all'atto della notificazione di cui all'articolo 24, paragrafo 2, di opporsi all'uso di tale facolta' sul suo territorio, salvo che gli atti debbano essere notificati a cittadini dello Stato membro d'origine.

Testo vigente dal 16 novembre 1999

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urn:nir:stato:legge:1999-10-19;422~art13 · fonte su Normattiva