Le Autorita' e le Istituzioni competenti delle due parti contraenti possono corrispondere direttamente tra loro e con ogni altra persona dovunque questa risieda, tutte le volte che tale corrispondenza sia necessaria per l'applicazione della presente Convenzione. Esse possono redigere la corrispondenza nella rispettiva lingua ufficiale.
Testo vigente dal 15 luglio 1982
