Parte richiedente notifica al Segretariato che le Parti hanno deciso di comune accordo di sottoporre la controversia ad arbitrato in conformita' con il paragrafo 2 od il paragrafo 3 dell'articolo 20 della Convenzione, indicando in particolare gli articoli della Convenzione la cui interpretazione o applicazione sono in causa. Il Segretariato comunica le informazioni cosi' ricevute a tutte le Parti alla Convenzione.

Testo vigente dal 31 agosto 1993

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1993-08-18;340~convenzione-annesso-vi-art2 · fonte su Normattiva