Art. 2 (Convenzione Annesso VI)
Parte richiedente notifica al Segretariato che le Parti hanno deciso di comune accordo di sottoporre la controversia ad arbitrato in conformita' con il paragrafo 2 od il paragrafo 3 dell'articolo 20 della Convenzione, indicando in particolare gli articoli della Convenzione la cui interpretazione o applicazione sono in causa. Il Segretariato comunica le informazioni cosi' ricevute a tutte le Parti alla Convenzione.
Testo vigente dal 31 agosto 1993
