Ogni Parte che ha motivo di ritenere che un'altra Parte trasgredisce o ha trasgredito gli obblighi derivanti dalle norme della presente Convenzione, puo' informarne il Segretariato ed in tal caso essa informera', contestualmente ed immediatamente, direttamente o tramite il Segretariato, la Parte che e' oggetto delle lamentele. Il Segretariato dovrebbe comunicare alle Parti tutte le informazioni pertinenti.

Testo vigente dal 31 agosto 1993

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urn:nir:stato:legge:1993-08-18;340~convenzione-art19 · fonte su Normattiva