1. Per la notifica dei documenti e degli atti giudiziari ed extragiudiziari il tribunale richiesto applica le leggi del proprio Stato. 2. Peraltro il tribunale richiesto puo', su domanda del tribunale richiedente, effettuare la notifica secondo una forma speciale sempre che cio' non sia contrario alle leggi del proprio Stato.
Testo vigente dal 30 agosto 1977
