[1]ARTICOLO II. (Disposizioni della Convenzione inoperanti).

[2]Le seguenti disposizioni della Convenzione sono considerate inoperanti a decorrere dal 1 luglio 1981:

  • a)articolo XII;
  • b)articolo XVII;
  • c)paragrafo I dell'articolo XVIII.

Testo vigente dal 13 dicembre 1982

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urn:nir:stato:legge:1982-12-03;912~protocollo-artii · fonte su Normattiva