[1]ARTICOLO II. (Disposizioni della Convenzione inoperanti).
[2]Le seguenti disposizioni della Convenzione sono considerate inoperanti a decorrere dal 1 luglio 1981:
- a)articolo XII;
- b)articolo XVII;
- c)paragrafo I dell'articolo XVIII.
Testo vigente dal 13 dicembre 1982
