Non appena la presente convenzione sara' entrata in vigore, la commissione permanente per la manutenzione del confine italo-svizzero procedera':

  • a)alla materializzazione del tracciato di confine qual e' definito dal piano di cui agli articoli 1 e 2, primo comma;
  • b)a compilare la documentazione descrittiva dei tracciati di confine di cui alla lettera a). Le spese inerenti ai lavori di cui al primo comma saranno sopportate dai due Stati in parti uguali.

Testo vigente dal 12 novembre 1984

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urn:nir:stato:legge:1984-10-18;757~art3 · fonte su Normattiva