- a)A decorrere dall'applicazione della presente Convenzione, ogni Governo di un Paese europeo non firmatario potra' aderirvi mediante notifica indirizzata al Governo svizzero.
- b)Tuttavia, l'adesione di un Governo non membro della Conferenza Europea dei Ministri per i trasporti diventera' effettiva solo quando tutti i Governi avranno notificato al Governo svizzero il loro consenso.
- c)L'adesione alla presente Convenzione richiedera' l'adesione al Protocollo addizionale citato nel paragrafo c) del precedente articolo 7.
Testo vigente dal 19 aprile 1958
