• a)A decorrere dall'applicazione della presente Convenzione, ogni Governo di un Paese europeo non firmatario potra' aderirvi mediante notifica indirizzata al Governo svizzero.
  • b)Tuttavia, l'adesione di un Governo non membro della Conferenza Europea dei Ministri per i trasporti diventera' effettiva solo quando tutti i Governi avranno notificato al Governo svizzero il loro consenso.
  • c)L'adesione alla presente Convenzione richiedera' l'adesione al Protocollo addizionale citato nel paragrafo c) del precedente articolo 7.

Testo vigente dal 19 aprile 1958

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urn:nir:stato:legge:1958-02-26;348~convenzione-art11 · fonte del testo